Legge sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia


Legge 1 febbraio 2006, n. 3.
REGIONE SICILIANA


Testo integrale tratto dalla

GAZZETTA  UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA



Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.


Art.  1.
Finalità

1.  La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.
2.  Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.


Art.  2.
Raccolta e autorizzazioni

1.  La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a)  tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;
b)  tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;
c)  tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.
2.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.
3.  Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.
5.  Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.


Art.  3.
Proprietari e conduttori di fondi

1.  I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
2.  Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro.


Art.  4.
Modalità di raccolta

1.  La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.
2.  E' autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.
3.  Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4.  I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.
5.  E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.
6.  E' vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7.  Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
8.  E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.


Art.  5.
Divieti

1.  In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2.  La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.
3.  E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.
4.  La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.


Art.  6.
Sospensioni temporanee

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.


Art.  7.
Iniziative scientifiche

1.  In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.


Art.  8.
Autorizzazione ai non residenti in Sicilia

1.  I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio.
2.  L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.


Art.  9.
Divulgazione e contributi

1.  Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all'articolo 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.
2.  I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.


Art.  10.
Vigilanza

1.  La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
2.  Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.


Art.  11
Sanzioni amministrative

1.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a)  violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;
b)  violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c)  violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;
d)  violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e)  violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f)  violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g)  violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
h)  violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i)  violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j)  violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k)  violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
l)  violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m)  violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n)  violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.
2.  Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.


Art.  12.
Disposizioni transitorie

1.  Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
2.  Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.


Art.  13.
Ripartizione delle entrate

1.  Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.

Art.  14.
1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Palermo - Venerdì 3 Febbraio 2006