Statuto

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA

GRUPPO DI CATANIA

- NUOVO STATUTO -


Articolo 1 - Denominazione sociale, durata e articolazione territoriale.

La Associazione Micologica Bresadola – Gruppo di Catania – fondata il 18 Dicembre 1981, legalmente costituita il 30 Ottobre 1984, riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza, tutela e valorizzazione  della natura e dell’ambiente.
Essa è costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, come Associazione non lucrativa.
La sede legale è in Catania Via Macallè n°18. L’eventuale variazione della sede non costituisce modifica dello statuto ed è demandata al Consiglio Direttivo. La durata del sodalizio è indefinita.
Qualora se ne presenti la necessità, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, potranno essere costituite delegazioni territoriali aderenti all’Associazione.

Articolo 2 - Oggetto sociale.

L’Associazione è apartitica. Essa ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli asso-ciati e dei terzi nei settori della micologia, della botanica e dell’ecologia.
L’Associazione opera in via esclusiva nell’ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale e dello svi-luppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili, ecc). Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli   associati.

Articolo 3 - Finalità associative.

L’Associazione persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
a)

promuovere una cultura ecologica intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione  dei compor-tamenti dei cittadini intesi al totale rispetto della natura.

b)

promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla  micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo.

c)

raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico  relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei soci e di terzi, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni attinenti alla micologia.

d)

organizzare mostre, convegni, seminari ed ogni iniziativa atta a raggiungere lo scopo.

e)

promuovere l’aggiornamento della normativa in collaborazione con gli Enti preposti al fine di regolamentare la raccolta dei funghi nel quadro della tutela dell’ambiente ed a garanzia della ricerca scientifica.

f)

promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia

g)

promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i gio-vani e nelle scuole.

h)

collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 - Assenza di scopi di lucro.

L’Associazione non ha scopi di lucro.
Essa persegue le finalità indicate all’art. 2 con divieto assoluto di distribuire ai propri asso-ciati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell’Associazione e in particolare gli even-tuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Articolo 5 - Rapporti con la Sede Nazionale ed autonomia del Gruppo.

L’A.M.B. - Gruppo di Catania – aderisce alla Associazione Micologica Bresadola di Trento, istituzione di interesse nazionale organizzata in Gruppi su tutto il territorio della Repubblica.
Si adegua ai principi della suddetta Associazione escludendo ogni iniziativa che possa essere ritenuta in contrasto con i fini perseguiti dalla stessa.   
Ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, nonché potestà di iniziativa.
Il Gruppo di Catania dell’A.M.B. invia alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ai fini del coordinamento dell’attività dell’A.M.B., il Gruppo invia al Consiglio Direttivo Nazionale, entro la data stabilita, il programma annuale delle attività e la composizione aggiornata degli organi sociali ed eventualmente, se richiesto, copia del verbale e delle delibere, nonché il consuntivo dell’attività svolta.
Promuove l’attuazione delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea nazionale dei Delegati.

Articolo 6 - Iscrizione e soci.

L’iscrizione è aperta a tutti. Può far parte dell’Associazione chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
L’iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo, con l’indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L’eventuale rifiuto deve essere motivato.
Il Consiglio Direttivo trasmette alla sede nazionale dell’A.M.B. nomi e dati dei soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell’A.M.B. Nazionale può respingere le domande di iscrizione, dandone adeguata motivazione.
In Caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso all’organo che ha emesso il provvedimento.   
La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
La quota associativa è intrasmissibile, anche nel caso di morte del socio, e non è rivalutabile.
I soci possono essere:
a)

Ordinari: quelli che versano ogni anno la quota sociale.

b)

Sostenitori: quelli che oltre la quota sociale versano un contributo in favore  dell’Associazione.

c)

Giovani: quelli che, fino al trentesimo anno di età versano una quota sociale ridotta stabilita con le modalità previste dalla lettera a) del successivo articolo 12. Al raggiungimento della maggiore età hanno diritto al voto e a ricoprire cariche sociali nel Gruppo e Nazionali.

d)

Onorari: quelli che, in esenzione del pagamento della quota sociale,  per particolari meriti sono nominati tali con deliberazione del  Consiglio Direttivo senza diritto di voto né ad accedere alle cariche sociali.  Dei Soci onorari sarà tenuto apposito albo.

e)

Familiari: limitatamente al coniuge e parenti di 1° grado, che versano una quota sociale pari alla metà di quella stabilita per i Soci Ordinari.


Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci.

Il Socio ha diritto:
a)

di partecipare alle Assemblee e a tutte le attività programmate;

b)

di ricevere gratuitamente il bollettino nazionale;

c)

purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e quant’altro di competenza dell’Assemblea;

d)

di accedere, purché maggiorenne, a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo e dell’Associazione nazionale.

Il Socio ha il dovere:
a)

di versare regolarmente la quota associativa annuale;

b)

di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

I soci svolgono la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Articolo 8 - Disciplina uniforme del rapporto associativo.

La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:
a)

libertà di iscrizione (art. 6)

b)

principi di democrazia ed uguaglianza

c)

parità di diritti e doveri di tutti gli associati (art. 7)

d)

esercizio del voto attivo e passivo  alle cariche sociali (art. 7)



Articolo 9 - Esenzione di responsabilità.

L’atto di iscrizione all’Associazione comporta espressamente l’esenzione da qualsiasi responsabilità dell’Associazione stessa e dei suoi dirigenti per infortuni, per danni a persone o cose che dovessero manifestarsi prima, durante o dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di Socio si perde:
a)

per recesso del socio medesimo;

b)

per mancato pagamento della quota sociale;

c)

per radiazione, deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi;

d)

Qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all’immagine dell’Associazione nazionale, la proposta di radiazione spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, che la sottopone alla ratifica dell’Assemblea dei delegati.

I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) devono essere motivati ed assunti dopo avere consentito al socio di formulare le proprie controdeduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.  Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile.
I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative versate.

Articolo 11 - Riabilitazione

L’ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla radiazione, e sempre che le eventuali cause che la causarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio, del Gruppo o Nazionale, che ha proposto la radiazione e che deciderà in merito.

Articolo 12 - Organi sociali

Sono organi sociali dell’Associazione:
a)

L’Assemblea Ordinaria dei soci, cui compete l’elezione del Consiglio Direttivo, la approvazione della gestione dell’Associazione, l’approvazione dell’obbligatorio rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, l’indicazione della entità della quota sociale annua.
L’Assemblea Straordinaria, cui competono le eventuali modifiche dello statuto ed ogni altro argomento ad essa demandato statutariamente.
L’Assemblea Ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l’anno.  L’Assemblea Straordinaria può essere convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno un quinto dei soci.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti.
Le deliberazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei presenti, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l’elezione delle cariche sociali.

b)

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per due anni consecutivi e può essere rieletto per altri due anni. Il Socio che ha ricoperto la carica di Presidente non può ricoprire la stessa carica prima che siano trascorsi due anni dal suo ultimo incarico. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione, fissa l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, coordina le attività sociali e presiede il Consiglio Direttivo stesso.  E’ coadiuvato da un Vice Presidente, da un Segretario e da un Tesoriere con i quali costituisce l’Ufficio di Presidenza.
In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano del sodalizio.

c)

Il Consiglio Direttivo, che viene eletto ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria dei soci è composto da undici componenti. Il Presidente uscente partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.  Il Consiglio Direttivo elegge l’Ufficio di Presidenza, che come precisato al punto b) è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Segretario compila i verbali, conserva gli atti e affianca il Presidente nella attuazione delle delibere degli Organi Sociali.  Il tesoriere riscuote i proventi, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il rendiconto, la relazione e il conto economico e patrimoniale da sottoporre alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.  Il Consiglio deve essere convocato almeno quattro volte l’anno con la notifica dell’Ordine del Giorno e delibera a maggioranza con la presenza, quindi, di almeno la metà più uno dei componenti.  Approva tutte le iniziative atte a raggiungere le finalità associative.
Il Consiglio Direttivo:
  1. convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;
  2. elegge il Presidente e l’Ufficio di Presidenza;
  3. ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
  4. elegge i Delegati alle Assemblee Nazionali ed ai Comitati Scientifici;
  5. elegge il Comitato di Redazione se e quando lo ritiene necessario fissandone il numero dei componenti
  6. elegge il Coordinatore del Comitato Scientifico dell’Associazione;
  7. nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell’Assemblea o dello stesso Consiglio Direttivo.

d)

Il Collegio dei Revisori  dei Conti, è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea dei soci, restano in carica tre anni e sono rieleggibili, elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente e si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. In caso di vacatio, subentra il primo dei non eletti per il periodo restante. Se il Consiglio Direttivo decade per dimissioni della maggioranza o viene sfiduciato, il Presidente dei Revisori provvede alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria per nuove elezioni. Il Collegio dei Revisori ha il compito della sorveglianza della gestione economico-finanziaria del Gruppo e deve redigere apposite relazioni per illustrare i bilanci annuali, che vengono sottoposti alla approvazione dell’Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su espresso invito, per parere consultivo e senza diritto di voto.

e)

Il Collegio dei Probiviri, è costituito da tre componenti i quali non possono rivestire altre cariche nel Gruppo e devono aver superato il 40° anno di età. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci e tra i suoi componenti viene eletto il Presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacatio, subentra il primo dei non eletti per il periodo restante. Possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo su espresso invito e senza diritto di voto.
Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide sulle controversie tra organi del Gruppo e tra questi ed i singoli soci; sui ricorsi dei soci radiati per deliberazione del Consiglio Direttivo e sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo stesso.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolantii.

f)

Il Comitato di Redazione, che agisce in armonia con il Consiglio Direttivo, è composto da tre componenti, che eleggono il loro Presidente, con il compito di sovrintendere alla redazione e a tutte le pubblicazioni edite a cura della Associazione.

g)

Il Comitato Scientifico dell’Associazione, il cui Coordinatore viene nominato dal Consiglio Direttivo e del quale fanno parte di diritto i soci che hanno partecipato ai Comitati Scientifici Nazionali, ha fra l’altro il compito di organizzare convegni e riunioni intergruppi, nonché l’istituzione e la costituzione di un Comitato Scientifico Regionale a carattere permanente.  Il suo funzionamento sarà precisato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La prima riunione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti viene convocata dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità, da quello più anziano di sodalizio.

Articolo 13 - Provvedimenti disciplinari contro i soci

A carico dei soci, salvo quanto previsto all’art. 10, possono essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti:
a)

censura;

b)

sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo.
Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 14 - Anno Sociale

L’anno sociale coincide con l’anno solare e va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Articolo15 - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. E’ ammesso il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o soste-nute dai Soci, in attuazione dei programmi deliberati.

Articolo 16 - Patrimonio e proventi del Gruppo.

1.

Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in possesso dell’Associazione ed altresì dagli avanzi di bilancio e dell’eventuale fondo di riserva.

2.

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
a) quote associative e contributi dei soci e di privati;
b) contributi delle Pubbliche Amministrazioni;
c) donazioni e lasciti;
d) entrate derivanti da cessioni di beni e servizi prevalentemente agli associati;
e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.

Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell’Associazione e in particolare gli immobili devono essere destinati alle attività amministrative o istituzionali.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Modifiche allo Statuto.

Eventuali modifiche allo statuto dovranno essere approvate da un’Assemblea Straordinaria espressamente convocata che potrà deliberare con la maggioranza dei due terzi dei presenti.  Non è ammessa votazione per delega.  Le proposte di modifiche vengono formulate su iniziativa del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

Articolo 18 - Regolamento

La compilazione dell’eventuale regolamento per l’attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

Articolo 19 - Norme elettorali.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea dei Soci, sulla base di un’unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci candidati dal Consiglio Direttivo o candidatisi direttamente.  In entrambi i casi, le candidature, firmate per ac-cettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo prima dell’inizio dell’Assemblea.
Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere. A parità di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
Le elezioni per le cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto.  Ogni Socio può detenere una sola delega.
Possono candidarsi tutti i Soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di an-zianità associativa alla data dell’Assemblea o mediante dichiarazione scritta alla segreteria del Gruppo o anche previa dichiarazione espressa, prima dell’inizio dell’ Assemblea convocata per le elezioni delle cariche socialii.
In caso di vacatio è ammessa la surroga con il primo dei non eletti.

Articolo 20 - Scioglimento, cessazione ed estinzione del Gruppo.

Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da un’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.  Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.  I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  E’ esclusa in ogni caso la ripartizione tra i Soci.
n tale Assemblea non è ammessa la votazione per delega.
In ogni caso il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Articolo 21 - Norma transitoria.

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 18 ottobre 2017 annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore alla data della sua approvazione.